27 giu 2016

Pergolati usati come Posto Auto

La sentenza 21 giugno 2016 n. 612 del TAR Emilia Romagna, sez. II Bologna chiarisce alcuni concetti rigurdanti le opere precarie ammesse, nel senso che non costituiscono nuova volumetria e aumento di superficie utile rispetto alla trasformazione delle stesse fino a diventare opere soggette al permesso di costruzione (SCIA o altro) in mancanza del quale diventano opere abusive.

pergolato

Con riguardo alla realizzazione di pergolati, la giurisprudenza del TAR Bologna condivide il diffuso orientamento secondo il quale:

«può considerarsi un semplice pergolato, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo,

con la conseguenza che perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume, è necessario che l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio, laddove – al contrario – va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso (v. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 maggio 2012 n. 2204) » (TAR Emilia Romagna – Bologna, I, n. 276/2015.

Quindi se il presunto pergolato è ancorato stabilemnete al suolo,  appare destinato alla stabile permanenza nel tempo in quanto presenta elementi in muratura, si rileva una funzione permanente di posto auto, esso non può essere più considerato come un semplice pergolato ma opera soggetta al permesso da parte del comune.

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