Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 50 per cento, costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.
D’altra parte, gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria. (circolare n. 11/E del 2014).
La sostituzione della caldaia è un intervento su un componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, come tale è riconducibile alla manutenzione straordinaria. Dunque consente l'accesso al bonus mobili, a condizione, però, che dalla sostituzione derivi un risparmio energetico. (CIRCOLARE N. 3/E dell’Agenzia delle Entrate del 02/03/2016)
Il bonus per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica è fissato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione e va calcolato su un importo massimo di 10mila euro. È stato, inoltre, prolungato a tutto il 2016.
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