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3 ott 2014

Manutenzione e Responsabili per gli Impianti Termici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 12 luglio 2013, definisce le nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Di seguito segnaliamo i punti più interessanti previsti dal Decreto.

  • Nuovi valori limite della temperatura ambiente (art.3)
    Per gli impianti di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

    • 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

    • 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

    Per gli impianti di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
    Sono stati rivisti i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale (art. 4).