L’art. 889 cc prevede che le tubazioni idriche di adduzione o scarico siano installate almeno ad un metro di distanza dal confine.
In particolare, l’art. 889 cc in materia di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi dispone che: ”chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali“.
La disposizione è posta a tutela dell'igiene e della sicurezza, nel senso che si prende come dato presunto che le opere, se posizionate ad una distanza minore di quella di cui all'articolo in esame, possano divenire pericolose per il vicino. La presunzione è assoluta (art. 2727 del c.c.), senza che vi sia, dunque, alcuna possibilità di prova contraria.
Eventualmente, nel caso non venga rispettata tale norma, il confinante deve rimuovere le tubazioni che non rispettano le distanze legali.
Tra dette opere non rientrano i tubi destinati all'illuminazione e i loro arredi.
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