Definizione di Volume Tecnico
Secondo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, si propone la seguente definizione di volume tecnico: "Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere:
- i serbatoi idrici
- l'extracorsa degli ascensori
- i vasi di espansione dell'impianto di termosifone
- le canne fumarie e di ventilazione
- il vano scala al di sopra delle linee di gronda.
Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili."
In assenza di leggi regionali e di altre disposizioni normative urbanistico-edilizie specificamente applicabili, si deve tenere conto nella materia della circolare del Ministero dei lavori pubblici 31 gennaio 1973, n. 2474, che ha ammesso la possibilità di non computare nella volumetria assentibile i volumi tecnici, soltanto quando si tratti di un manufatto ancora da realizzare e l'amministrazione abbia effettuato ex ante le valutazioni inerenti alle sue esigenze tecnico-funzionali.
Concetti ribaditi con l'ultima sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 4.11.2014.
Vani chiusi
I volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità.
Questo il principio espresso dal Tar Campania, con la sentenza n. 4132 del 22 agosto 2013, su una questione avente ad oggetto la realizzazione da parte di un privato di una veranda, chiusa sui lati.
Questo il principio espresso dal Tar Campania, con la sentenza n. 4132 del 22 agosto 2013, su una questione avente ad oggetto la realizzazione da parte di un privato di una veranda, chiusa sui lati.
Locale di sottotetto
Il volume sottostante la copertura deve essere considerato volume tecnico oppure mansarda in base alle reali potenzialità di sfruttamento a fini abitativi, ossia alla sua altezza (Consiglio di Stato con la sentenza 2467/2014).
I suoi volumi, quindi, devono essere computati ai fini della richiesta del titolo abilitativo se vengono riscontrate determinate caratteristiche, come una altezza media compatibile con l’abitabilità.
I suoi volumi, quindi, devono essere computati ai fini della richiesta del titolo abilitativo se vengono riscontrate determinate caratteristiche, come una altezza media compatibile con l’abitabilità.
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