5 ott 2014

Contratti di Locazione: Guida 2014

Registrazione Contratti di Locazione

La registrazione dei contratti di locazione è un obbligo per entrambe le parti:
«I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità  immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i  presupposti, non sono registrati» (articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, Finanziaria  2005).

Registrare un contratto di locazione è oggi molto semplice. Si può fare tutto agevolmente da casa. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, gratuitamente, tutto il software occorrente.

La registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo:
 è obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, tranne nei casi in cui la  durata del contratto non  superi i 30 giorni complessivi nell’anno (per contratto non formato per atto pubblico o scrittura privata autentica)
 può essere richiesta, indifferentemente, dal locatore (proprietario) o dal conduttore  (inquilino) dell’immobile, anche tramite intermediario o delegato
 va obbligatoriamente effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, quando si  posseggono almeno 10 immobili
va fatta entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se anteriore, dalla sua  decorrenza.

Come si effettua la Registrazione

Il contratto di locazione può essere registrato telematicamente, attraverso Fisconline o  Entratel, oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
In entrambi i casi, il prodotto di riferimento è “RLI”:
 software o ambiente web, per la registrazione telematica
 modello, per la presentazione in ufficio.

Il software e l’applicazione web consentono, inoltre, di trasmettere anche la copia del  contratto, e di effettuare i pagamenti (per la registrazione, la proroga, la cessione, ecc.) mediante addebito su c/c.





Attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape)

Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione va  inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la  documentazione sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape), comprensiva  dell’attestato stesso.
Inoltre, una copia dell’attestato deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013, articolo 1, comma 7).

Le imposte da pagare

Quando non è possibile (o non si desidera) scegliere il regime fiscale della cedolare secca, per la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo sono dovute:
 l’imposta di registro, pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per le annualità previste
 l’imposta di bollo, che è pari, per ogni copia da registrare, a 16 euro ogni 4 facciate scritte  del contratto e, comunque, ogni 100 righe.


La cedolare secca

La “cedolare secca” è una modalità di tassazione dei canoni d’affitto  alternativa a quella ordinaria e che, a certe condizioni, può essere scelta dal  locatore.

Essa consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.

Attualmente, per i contratti di locazione a canone libero essa è pari al 21% del canone annuo stabilito dalle parti.

La guida

La guida 2014 dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto di locazione a uso abitativo fra privati può essere scaricata negli allegati.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

1 commento:

  1. […] gli immobili dati in locazione si rimanda all’articolo “Contratti di Locazione” con relativa guida in […]

    RispondiElimina